La Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è un trattato internazionale stipulato all'Aia il 14 maggio 1954.

Nella convenzione viene usata per la prima volta l'espressione "beni culturali" che sono considerati un bene appartenente a tutta l'umanità e non soltanto ad una delle fazioni che prendono parte al conflitto.Preambolo della Convenzione

Scopo della convenzione è quello di tutelare i beni culturali durante una guerra o un conflitto armato per preservarli da distruzione, furto o saccheggio. Sono definiti come "beni culturali" i "beni mobili o immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli".

Le indicazioni fornite dalla convenzione vennero integrate da due successivi protocolli, uno del 1954 e uno del 1999. I tre accordi sono parte del diritto internazionale umanitario affiancandosi alle normative sulla tutela delle persone civili durante i conflitti. Nella convenzione e nei successivi protocolli, oltre alla tutela dei beni culturali durante un conflitto armato, vengono fornite indicazioni sulla messa in sicurezza degli stessi in tempo di pace. Nel giugno 2018 i paesi firmatari della convenzione del 1954 erano 132, i firmatari dei protocolli del 1954 e del 1999 rispettivamente 109 e 77.

Definizione di beni culturali Nell'articolo 1, la convenzione definisce i beni culturali, sono considerati tali:

a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti; b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a) c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti "centri monumentali".

Storia

La convenzione dell'Aia del 1907 e il patto Roerich Il primo documento di diritto internazionale che si occupò di tutela dei beni culturali in caso di conflitto risale al 1899 e venne integrato nel 1907 in seguito alle conferenze di pace dell'Aia del 1899 e del 1907. Nell'articolo 27 delle Leggi ed usi della guerra terrestre (1899) venne stabilito che avrebbero dovuto essere prese "tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi di raccolta di malati e feriti". Nell'articolo 56 si stabilì che "Qualsiasi appropriazione, distruzione o degradazione volontaria di simili stabilimenti, di monumenti storici, di opere d'arte e di scienza, è vietata e deve essere perseguita."

Durante la prima guerra mondiale l'efficacia di queste tutele venne fortemente limitata dalla clausola si omnes che prevedeva che le disposizioni fossero applicabili solo se tutti gli stati belligeranti erano parte della Convenzione.

Il giurista e pittore russo Nikolaj Konstantinovič Rerich che nel corso delle sue ricerche e viaggi aveva constatato i danni e il deterioramento del patrimonio culturale russo si fece promotore della creazione di un contratto unilaterale per la protezione dei beni culturali durante i conflitti. Già nel 1904 aveva sottoposto una bozza alla società degli archeologi russi, dieci anni dopo si era rivolto, con questa stessa istanza, allo zar russo Nicola II. In seguito alla sua iniziativa nel 1929 Georges Chklaver, un giurista internazionale dell'istituto di studi internazionali della Sorbona, elaborò una bozza di un patto di protezione dei beni culturali che venne presentata e discussa dalla commissione per i musei della Società delle Nazioni, in colloqui privati a Bruges nel 1931 e 1932 e a Washington nel 1933. La settima conferenza internazionale degli stati americani, tenutasi a Buenos Aires nel 1933 caldeggiò il recepimento della bozza. Il consiglio di amministrazione dell'Unione Panamericana stilò quindi un contratto per la "protezione delle installazioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici" che il 15 aprile del 1935 venne sottoscritto alla Casa Bianca da 21 stati dell'America del nord, centrale e del sud. Il "Trattato per la protezione delle istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici" venne chiamato Patto Roerich in onore del suo iniziatore.

La convenzione dell'Aia del 1954 e i protocolli successivi Quattro anni dopo la firma del Patto Roerich il governo dei Paesi Bassi propose una bozza di una nuova convenzione alla cui redazione partecipò nuovamente la commissione per i musei della Società delle Nazioni. Lo scoppio della seconda guerra mondiale interruppe i lavori su questa bozza. Dopo la fine della guerra i Paesi Bassi proposero una nuova bozza all'UNESCO. Nel corso della conferenza generale dell'UNESCO del 1951 si decise di creare un comitato di esperti per la redazione di una nuova convenzione. Un anno dopo il comitato presentò la bozza che venne sottoposta ai governi nazionali. Dal 21 aprile al 14 maggio 1954 si tenne all'Aia una conferenza intergovernativa con la partecipazione di 56 stati nel corso della quale venne redatta la versione definitiva poi sottoscritta da 37 degli stati presenti. La convenzione entrò in vigore due anni dopo, il 7 agosto del 1956, e fu il secondo trattato nell'ambito del diritto umanitario, dopo la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948, redatto con la partecipazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La convenzione, composta da 40 articoli ai quali si aggiungono 21 articoli di disposizioni attuative, prevede per la prima volta una definizione dettagliata di "bene culturale". Rispetto al Patto Roerich prevede anche che le parti si impegnino ad attuare misure di messa in sicurezza in tempo di pace. Descrive inoltre in modo preciso le misure di tutela in caso di conflitto armato. Viene mantenuto il concetto di individuazione dei beni culturali tramite l'uso di un simbolo, già previsto nel Patto Roerich ma ne viene introdotto uno nuovo. Viene inoltre introdotta la tutela speciale per alcuni immobili e luoghi di custodia di beni culturali iscritti in un "registro internazionale di beni culturali a tutela speciale" e soggetti a forme ulteriori di immunità. Così come previsto nelle Convenzioni di Ginevra del 1948 anche nella Convenzione dell'Aia vengono compresi anche i conflitti non internazionali, quindi le situazioni di conflitto interno o conflitto armato non internazionale.

La conferenza intergovernativa stilò un trattato aggiuntivo rispetto alla convenzione in forma di un protocollo che regolamenta il trasferimento illecito dei beni mobili in tempo di conflitto e la restituzione di beni culturali illecitamente esportati. Queste norme, originariamente previste all'interno della convenzione, alla luce dell'esperienza della seconda guerra mondiale furono però molto discusse da alcune delegazioni per questo motivo vennero incluse in un protocollo da ratificarsi separatamente.

Il secondo protocollo del 1999

La convenzione del 1954 nasceva alla luce della seconda guerra mondiale, nella redazione si dava pertanto per scontato che nelle guerre future vi sarebbero stati gli stessi bombardamenti estesi su intere città e che tutte le parti coinvolte nel conflitto avrebbero avuto lo stesso interesse nel tutelare i beni culturali. Nei decenni successivi vi fu però un sostanziale cambiamento nella tipologia di conflitti, sia dato dallo sviluppo di nuove tecnologie nelle armi sia dall'aumento, intensità e durata dei conflitti interni ad un solo stato. Il danneggiamento dei beni culturali non era più una mera conseguenza di atti di guerra ma uno degli strumenti per attaccare e cancellare tradizioni e patrimonio culturale di una delle parti coinvolte in conflitti su base etnica.

Da questo emerse la necessità di aggiornare, insieme ad altri ambiti del diritto umanitario, anche l'aspetto della tutela dei beni culturali. Già nel protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977 viene sancita, all'articolo 53, la protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto, nel 1999 venne però redatto, nell'ambito di una conferenza internazionale tenutasi dal 15 al 26 marzo del 1999, un secondo protocollo che entrò in vigore cinque anni dopo. Il documento è composto da 47 articoli, amplia l'ambito di applicabilità anche ai conflitti armati interni, conferma l'obbligo di assumere già in tempo di pace un adeguato sistema di inventariazione e redazione di misure di tutela da incendi e crolli e stabilisce nuovi vincoli nello svolgimento delle operazioni militari per evitare danni diretti o collaterali ai beni culturali.

Il concetto dei beni a protezione speciale, sancito nella convenzione del 1954, nella pratica si era rivelato di difficile realizzazione sia per i rigorosi criteri di localizzazione dei beni sia per la complessità della procedura di inclusione. Nel 1978 i beni inclusi nel registro internazionale del beni culturali a protezione speciale (International Register of Cultural Property under Special Protection) erano solo 8, nel marzo del 2015 il Messico fece includere i siti preistorici di Calakmul, Chichén Itzá, Monte Albán, Palenque, Paquimé, El Tajín, Teotihuacán, Uxmal e Xochicalco, sono inoltre inclusi il Barbarastollen presso Oberried in Germania, tre località nei Paesi Bassi e Città del Vaticano. Il protocollo del 1999 introdusse, specificandone i criteri, il concetto di "protezione rafforzata" (enhanced protection).

Contenuti della convenzione Convenzione del 14 maggio 1954

La convenzione del 1954 è suddivisa in sette capitoli.

Nel capitolo I viene dapprima definito cosa è un "bene culturale" ai fini della convenzione (art. 1). I beni immobili comprendono edifici, monumenti, opere d'arte di tipo religioso e civile così come siti storici, artistici e archeologici. I beni mobili comprendono opere d'arte, manoscritti, libri e altri oggetti di valore storico, artistico o archeologico così come raccolte scientifiche e riproduzioni. Anche gli edifici destinati alla custodia o esposizione di beni culturali vengono considerati tali, quindi musei, biblioteche, archivi e altri luoghi di custodia.

Una terza categoria di beni culturali sono i luoghi che comprendono beni mobili e immobili dei tipi precedenti, possono essere complessi di edifici, di musei o centri storici o interi nuclei abitati.

Di seguito vengono definite le misure di protezione (art. 2, 3, 4), salvaguardia e rispetto dei beni culturali, per salvaguardia si intendono le appropriate misure contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, per rispetto si intendono la rinuncia all'uso dei beni culturali per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in casi di conflitto armato e l'astensione da ogni atto di ostilità a loro riguardo. Viene fatta eccezione per imperativi casi di necessità militare. Si stabilisce il divieto di rappresaglia, di sottrazione o saccheggio e l'obbligo, da parte delle forze occupanti, di prendere tutti i provvedimenti possibili per tutela e conservazione (art. 6) anche tramite segnalazione dei beni (art. 7). Viene fatto obbligo ai contraenti di istruire il personale delle forze armate e di introdurre nei regolamenti militari disposizioni per la salvaguardia dei beni culturali (art. 8).